Le nuove direttive UE per la sicurezza del materiale elettrico | Studi Legali Federati

Le nuove direttive UE per la sicurezza del materiale elettrico

Antonio Oddo – Avvocato

Claudio Gabriele – Avvocato

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (qui in seguito indicata per brevità anche come GUCE) L 96 del 29 marzo 2014 sono state pubblicate, nel quadro degli «atti legislativi» dell’Unione europea, ben otto direttive comunitarie di cui tre riguardano la disciplina dei materiali elettrici destinati sia ai luoghi di lavoro che agli ambienti domestici (v. Tabella 1).
Successivamente, in data 27 giugno 2014, e` stata pubblicata, sempre sulla GUCE L 189/164 del 15 maggio 2014 (qui in seguito indicata per brevità anche come GUCE), la direttiva 2014/86/UE «concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione».
Si tratta di una nuova serie di atti legislativi tutti costituiti da «direttive» che pur riguardando prodotti, materiali e fenomeni di diversa tipologia – dal materiale elettrico ai recipienti a pressione, agli strumenti di misura e a quelli per pesare, alle attrezzature a pressione alla compatibilità elettromagnetica e al controllo degli esplosivi – tuttavia sono tutti improntati al medesimo modello legislativo che e` stato «disegnato» dal legislatore comunitario con la decisione n. 768/2008 (1) sul «Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE. Quest’ultimo provvedimento dell’Unione europea ha infatti inteso delineare e fissare un «quadro generale di natura orizzontale per la futura normativa sull’armonizzazione
delle condizioni di commercializzazione dei prodotti e un testo di riferimento per la normativa esistente» (v. II «considerando» della decisione stessa).
Da qui, pertanto, la nuova stagione di atti comunitari – sia direttive che regolamenti  – che, pur essendo risalenti nel tempo (si pensi alla direttiva Bassa Tensione del 1973) e pur risultando in molti casi già di seconda o terza generazione, hanno comunque tutti subito una più o meno profonda revisione per un «riallineamento» rispetto al modello imposto dalla decisione n. 768/2008 che e`
stata qui prima citata e che si  é accompagnata ad altri atti, anch’essi di portata generale ma di efficacia non piu` soltanto programmatica, bensì anche direttamente e immediatamente
«regolatoria», quali i regolamenti n. 765/2008 (3) e n. 764/2008  che, nel loro complesso, hanno costituito il new legislative framework, noto anche come «nuovo pacchetto legislativo comunitario».
E’ dunque necessario interrogarsi sull’effettiva portata di una così vasta riforma legislativa attuata orizzontalmente per atti che incidono sulle regole per la «commercializzazione dei prodotti» in Italia, cosı` come in tutti gli altri 27.

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