Il nuovo regolamento dell’Unione Europea sui dispositivi di protezione individuale
Pubblicato sul numero di ISL di ottobre 2016
Autori: Maria Sole Lora, Antonio Oddo e Claudio Gabriele – Avvocati, Studio Legale Oddo e Associati
Utilizzo dei DPI: ratio della nuova disciplina europea
Il 9 marzo u.s. è stato approvato in via definitiva il regolamento (UE) n. 425/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui «dispositivi di protezione individuale» (c.d. “DPI”), che abroga la pre-cedente direttiva n. 89/686/CEE recepita in Italia con il D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475. Si presentano quindi ad un primo esame i seguenti temi:
— data di applicabilità del Reg (UE) 425/2016
— abrogazione della direttiva 89/686/CEE
— disposizioni sul periodo transitorio
— validità dei certificati rilasciati ai sensi della direttiva 89/686/CEE.
Il legislatore dell’Unione Europea ha deciso di adottare un regolamento UE in luogo di una direttiva per questioni di uniformità legislativa, poiché nel settore in oggetto non possono sussistere margini di discre-zionalità a livello di applicazione nazionale della nuova disciplina.
I regolamenti, infatti, a differenza delle direttive, sono provvedimenti legislativi self executive che sono di-rettamente applicabili nella data prestabilita dal legislatore dell’Unione senza necessità di emanazione di provvedimenti nazionali di attuazione e recepimento. I regolamenti UE eliminano, quindi, alla radice, il ri-schio di eventuali deviazioni nazionali nella disciplina di prodotto, nonché il rischio di ritardi nell’attuazione delle nuove disposizioni legislative che entreranno quindi in vigore in tutta la UE nella me-desima data.
Il regolamento sui DPI, rientra nella legislazione di prodotto cosiddetta di «armonizzazione totale» in quan-to prevede la definizione a livello legislativo dei «requisiti essenziali di salute e sicurezza» (c.d. “RES”) dei DPI, nonché degli obblighi e delle responsabilità che competono a «fabbricanti», «importatori» e «distribu-tori» allo scopo della eliminazione delle barriere tecniche che sono di ostacolo alla libera circolazione dei
prodotti nel mercato Unico Europeo.
L’unico intervento legislativo previsto a carico degli Stati membri è quello che riguarda l’emanazione di provvedimenti nazionali volti a istituire sanzioni amministrative e/o penali da applicare agli «operatori eco-nomici» in caso di violazione delle disposizioni del regolamento. Le sanzioni previste per la violazione del-la nuova disciplina sui DPI potranno pertanto differire nei diversi paesi dell’Unione Europea e potranno avere carattere sia penale che amministrativo così come statuito dal regolamento all’art. 45. Tali sanzioni andranno ad aggiungersi a quelle del «ritiro» e del «richiamo» già previste dal legislatore UE sia per «non conformità» di carattere formale che sostanziale.
Di norma, in Italia, le sanzioni applicabili ai regolamenti UE sono determinate per mezzo di provvedimenti legislativi di carattere meramente esecutivo emanati nella forma del decreto legislativo. Al riguardo occorre però rilevare che non mancano casi nei quali l’emanazione dei provvedimenti esecutivi è avvenuta con no-tevole ritardo o è stata addirittura del tutto omessa dal legislatore italiano.
La nuova disciplina per la «messa a disposizione» sul mercato dei DPI entrerà in vigore in tutti gli Stati membri dell’UE in data 21 aprile 2018, sebbene i prodotti conformi alla precedente direttiva n. 89/686/CEE potranno continuare ad essere «immessi sul mercato», da parte di fabbricanti ed importatori, per un ulteriore anno fino al 20 aprile 2019 con conseguente ampia possibilità di smaltimento di eventuali scorte di magaz-zino.
La distribuzione dei DPI conformi alla direttiva n. 89/686/CE immessi sul mercato nei suddetti termini pre-visti potrà invece continuare anche successivamente al 21 aprile 2019 senza alcun limite temporale. A parti-re dal 21 aprile 2019 potranno invece essere immessi sul mercato e importati solo dispositivi di protezione individuale conformi al nuovo regolamento, il quale prevede però anche una norma di carattere transitorio riguardante la validità dei «certificati CE» rilasciati sulla base della precedente direttiva n. 89/686/CEE. Tali certificati rimarranno validi ben oltre la data di entrata in vigore del nuovo regolamento ovvero fino al 21 aprile 2023.