Il ruolo delle tecnologie più avanzate per la protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore sanitario
L’obiettivo di «garantire la massima sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro» è certamente comune all’intera materia disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 – il cosiddetto «Testo Unico per la sicurezza sul lavoro» (qui, in seguito, per brevità, indicato come TUSL), così come risultano pure essere comuni la «prevenzione» e la «protezione» dai rischi quali strumenti finalizzati al perseguimento di questo obiettivo secondo un ordine di priorità dei «principi» e delle «misure» applicabili che è rigidamente predeterminato ex lege.
Ma, ferma restando questa indubbia comunanza di valori e di principi fondamentali, una considerazione e una collocazione del tutto «particolare» deve essere riservata, nel quadro generale, alla disciplina introdotta dalla Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 (tardivamente) recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 19 del 19 febbraio 2014 «in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario». Il nuovo complesso normativo che deriva dal recepimento di questa direttiva comunitaria si caratterizza come «particolare» poiché non è meramente integrativo rispetto alle materie già inglobate nel TUSL e in quanto comporta un più specifico e più rigoroso adattamento dei «principi generali» che
sono comuni alle altre materie.