Le specifiche per la progettazione dei prodotti connessi all’energia : la Direttiva 2009/125/CE e il D.Lgs. n. 15/2011
Antonio Oddo – Avvocato e Professore a contratto presso l’Università di Pavia
Le specifiche per la progettazione dei prodotti connessi all’energia
La progettazione di “prodotti” – da intendersi ormai nel senso più ampio di “bene” per qualsiasi uso – si caratterizza sempre di più come punto di partenza imprescindibile per qualsiasi realizzazione che possa risultare compatibile con le nuove istanze della società civile. Per la più recente e amplissima categoria dei “prodotti connessi all’energia” che caratterizzano in modo sempre più diffuso il vivere quotidiano, queste nuove istanze non riguardano più soltanto l’efficienza funzionale e la sicurezza nell’utilizzazione dei “beni di consumo” e dei “beni strumentali” per le attività produttive. Occorre, infatti, ormai considerare l’imperativo progettuale volto alla riduzione dell’impatto ambientale negativo e l’inquinamento che può derivare da un consumo incontrollato di risorse naturali e di energia nel nostro Paese così come in tutto il mondo. Nell’Unione europea le esigenze di “sviluppo sostenibile”, di centralità degli “aspetti ambientali” e di “profilo ecologico” dei prodotti si sono gradualmente e progressivamente evolute da slogan ecologisti a misure tecniche e analisi, sia economiche sia ambientali, capaci di sfociare in norme giuridiche obbligatorie per produttori e utilizzatori di “beni” di qualsiasi genere che non soltanto “consumino energia”, ma, secondo un’accezione molto più ampia, siano comunque “connessi all’energia”.
Da ultimo, ma in modo fondamentale, le discipline legislative a carattere obbligatorio hanno investito il ruolo della progettazione poiché si è individuato nella fase progettuale il momento determinante e decisivo per l’eliminazione o la riduzione dell’inquinamento durante l’intero ciclo di vita dei prodotti.
Da qui, pertanto, l’imposizione a livello nazionale e comunitario di specifici obblighi legislativi gravanti sulla progettazione che deve risultare “ecocompatibile” per effetto della Direttiva 2005/32/CE e in ultimo (per ora) della Direttiva 2009/125/CE e del D.Lgs. n. 15/2011. Ma da qui, anche conseguentemente le nuove frontiere della “regola d’arte” che l’attuale progettista deve raggiungere per soddisfare, al tempo stesso, obblighi di legge e obbligazioni contrattuali.